UNITRE
UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’
STATUTO DELLA SEDE LOCALE DI ORBETELLO
(Approvato dall’Assemblea Generale in data 10/3/2007
Art. 1 - Denominazione
1.) E’ costituita la sede locale dell’UNITRE di Orbetello
, Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro,
basata sul volontariato e aderente all’Associazione Nazionale delle
Università della Terza Età, avente sede in Torino, in Corso
Francia n. 5.
2.) L’Associazione locale assume la denominazione di “Università
della Terza Età – sede di Orbetello siglabile UNITRE, Università
delle Tre Età, con sede legale in via Carducci n. 5, 58015 Orbetello
(GR) tel. 0564867314
Art. 2 – Riconoscimento
La Sede Locale , avendo ottenuto in data 23/6/1984 il riconoscimento ufficiale
da parte dell’Associazione Nazionale ai sensi dell’art. 5
dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio
e si impegna a rispettare i principi dello statuto stesso.
Art. 3 - Finalità
Le finalità della Sede Locale sono quelle previste dall’art.
2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:
• Educare;
• Formare;
• Informare;
• fare prevenzione nell’ottica di una educazione permanente,
ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
• promuovere la ricerca;
• aprirsi al sociale ed al territorio;
• operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti
generazioni e quella attuale anche al fine di realizzare una “Accademia
di Umanità” che evidenzi “l’Essere oltre che
il Sapere”;
• contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati
mediante l’attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti
specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo
ed attuando iniziative concrete;
• promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative
culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente
degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.
Art. 4 – Adesioni
Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione,
nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno
rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.
Art. 5 - Associati
1.) Sono Associati:
a) Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla fondazione firmando
l’atto costitutivo della Sede;
b) Gli Associati ordinari che vengono successivamente chiamati a far parte
dell’Assemblea generale degli Associati, secondo la procedura stabilita
dal Regolamento;
c) Gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento,
fra persone che, per professionalità, competenza e particolari
benemerenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all’efficienza
della Sede locale;
d) Gli Associati studenti italiani e stranieri che, avendo raggiunto la
maggiore età, chiedano di frequentare i corsi, i laboratori ed
altre eventuali attività e siano in regola con il versamento della
quota associativa annuale;
e) Gli Associati docenti.
.
2.) Indipendentemente dalle loro qualifiche, partecipano alla vita sociale
ed esercitano i diritti conseguenti solo gli Associati che sono in regola
con la quota associativa annuale.
3.) Si perde la qualità di Associato per decesso o dimissioni;
la decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo
e deve essere ratificata dall’Assemblea Generale degli Associati.
4.) Il numero complessivo dei Soci fondatori ed ordinari non può
essere superiore a 20.
Art. 6 - Organi della Sede Locale
Sono organi della Sede locale:
1. L’Assemblea generale degli Associati;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Vice Presidente;
5. Il Direttore dei corsi;
6. Il Segretario;
7. Il Tesoriere;
8. Il Collegio dei revisori dei Conti;
9. L’Assemblea degli Associati studenti.
Art. – 7 Composizione e competenze dell’Assemblea
Generale
1.) L’Assemblea generale degli Associati è formata da:
a) Associati fondatori
b) Associati onorari
c) Associati ordinari
d) La rappresentanza degli Associati studenti
2.) L’Assemblea generale elegge, con votazione segreta scegliendo
tra i soli Associati, i Componenti di tutti gli Organi e cariche associative.
3.) Tutte le cariche associative hanno la durata di tre anni accademici
e sono rinnovabili.
4.) L’Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno
una volta all’anno.
Si riunisce in via straordinaria quando lo ritiene necessario il Presidente,
il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti
l’Assemblea. In quest’ultimo caso il Presidente deve convocare
l’assemblea entro quindici giorni dalla richiesta
5.) L’avviso di convocazione dell’Assemblea generale degli
Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con lettera
indicante la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine
del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata, oppure con
un avviso in bacheca esposto in Segreteria o nelle aule dei corsi.
6.) L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza
di almeno il 51% dei suoi componenti in prima convocazione e con qualunque
sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno
un’ora dopo. E’ ammessa una sola delega per partecipante.
7.) L’Assemblea generale degli Associati ha le seguenti competenze:
a) approva lo Statuto della Sede locale e le eventuali modifiche;
b) accetta lo Statuto nazionale e le eventuali variazioni;
c) elegge le cariche sociali, precisandone la composizione numerica, ove
previsto;
d) approva il rendiconto preventivo e quello consuntivo dell’esercizio
sociale. Il consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla
chiusura dell’anno finanziario;
e) approva le quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo;
f) delibera la costituzione di Sezioni indipendenti dalla Sede locale
da proporre al Presidente Nazionale, a norma dell’art. 2 del Regolamento
Nazionale;
g) ratifica i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo;
h) dichiara la decadenza degli Associati;
i) l’Assemblea delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza
del Consiglio Direttivo o del Presidente;
j) L’Assemblea delibera a maggioranza relativa dei votanti. Per
le delibere relative a modifiche statutarie si richiede la maggioranza
assoluta dei votanti, cinquanta per cento più uno.
Art. 8 – Consiglio Direttivo
1.) Il Consiglio Direttivo è composto da:
a) Il Presidente;
b) Il Vice Presidente;
c) Il Direttore dei Corsi;
d) Il Segretario;
e) Il Tesoriere;
f) I Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale degli Associati;
(da 1 a 3)
g) I rappresentanti eletti dall’Assemblea degli Associati studenti.
2.) Al Consiglio Direttivo compete:
a) Proporre all’Assemblea le quote sociali annuali;
b) Curare la formazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
c) Deliberare le spese e gestire l’ordinaria e la straordinaria
amministrazione nel rispetto della normativa vigente;
d) Formulare il programma dei corsi e dei laboratori informandone l’Assemblea;
e) Eleggere i delegati per l’Assemblea Nazionale, secondo le modalità
previste dal regolamento;
f) Elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede ed approvare
ogni regolamento previsto;
g) Adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza
dell’Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella
prima riunione dell’Assemblea stessa;
h) Disporre, secondo la gravità dei fatti contestati, l’adozione
a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione
con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all’Assemblea
i) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di
almeno la metà dei componenti e le deliberazioni devono essere
prese a maggioranza assoluta (cinquanta per cento più uno dei presenti).
In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse
deleghe.
Art. 9 - Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il
compito di:
a) Convocare e presiedere l’Assemblea degli Associati e presiedere
il Consiglio Direttivo dirigendone i lavori;
b) Proporre gli argomenti da sottoporre all’Assemblea degli Associati
e formulare l’ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
c) Prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili
per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
d) Attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici
delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati
competenti in materia.
Art. 10 - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di
impedimento.
Nell’ipotesi che siano stati eletti più Vice Presidenti,
uno di questi assume le funzioni di vicario.
Art. 11 - Il Direttore dei corsi
Il Direttore dei Corsi coordina l’attività culturale e didattica
della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal
Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica
e culturale, avvalendosi della collaborazione dei Coordinatori dei Corsi
e dei Docenti.
Art. 12 – Il Segretario
1.) Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea degli Associati
e del
Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali
devono risultare le deliberazioni adottate e l’esito delle votazioni.
2,) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento
dell’Ufficio di Segreteria.
Art. 13 – Il Tesoriere
1.) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione
nonché l’inventario dei beni di proprietà della Sede.
2.) Provvede alla compilazione del rendiconto preventivo e di quello
consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo.
3.) Redige la relazione finanziaria che accompagna il consuntivo illustrandola
ai competenti Organi collegiali.
4.) L’Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi
bancari e/o postali: l’accensione e l’utilizzo di tali conti
e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del
Presidente. Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla
firma degli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti
1.) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri
effettivi e due supplenti. Ha il compito di verificare e controllare il
rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un
inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il documento
contabile.
2.) I Revisori dei Conti non possono far parte del Consiglio Direttivo.
Art. 15 – Assemblea degli Associati Studenti. Composizione
e Competenze.
1.) L’Assemblea degli Associati studenti è composta da tutti
gli Associati studenti in regola con il pagamento della quota associativa
relativa all’anno accademico in corso. L’Assemblea viene convocata,
di norma, una volta all’anno.
2.) Competenza dell’Assemblea sono:
a) Eleggere tra i propri membri due rappresentanti, in relazione al numero
degli Associati,che entrano a far parte del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea
Generale;
b) Proporre le attività sociali, ricreative e assistenziali che
possono integrare la parte didattica e culturale della Sede locale (Accademia
di Umanità);
c) Collaborare con il Consiglio Direttivo per migliorare il funzionamento
della Sede.
Art. 16 – Sezioni
1.) La Sede Locale può proporre l’apertura di Sezioni al
Presidente Nazionale. I rapporti organizzativi, gestionali, contabili
e didattici tra le sezioni e la Sede di appartenenza sono disciplinati
con apposito regolamento, tenendo comunque conto che la Sezione ha una
propria autonomia finanziaria.
2.) Le Sezioni che raggiungono una sufficiente autonomia funzionale possono
chiedere alla Presidenza Nazionale di essere riconosciute come Sedi Locali,
richiedendo il riconoscimento ufficiale di cui all’art. 2 del Regolamento
allo Statuto Nazionale.
Art. 17 – Rendiconto economico finanziario
1.) L’anno accademico e finanziario ha inizio il 1° Luglio
e si chiude il 30 Giugno dell’anno successivo, fatte salve le autonomie
regionali.
2.) E’ fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal
Tesoriere e dal Presidente da far approvare dal Consiglio Direttivo e
dall’Assemblea Generale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
3.) L’Associazione è senza fine di lucro ed è quindi
fatto divieto di distribuire proventi agli Associati anche in forma indiretta.
Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività
istituzionali.
Art. 18 – Patrimonio
1.) Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote sociali;
b) da contributi o sovvenzioni di Enti Pubblici e/o privati per la realizzazione
di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;
c) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
d) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall’Associazione.
Gli avanzi di Bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra
gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente
al conseguimento delle finalità dell’Associazione.
2.) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli
previisti dal presente statuto.
Art. 19 – Gratuità delle prestazioni
Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal
presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute ed autorizzate.
Art. 20 – Recesso dall’Associazione Nazionale
La Sede può recedere dall’Associazione Nazionale con deliberazione
dell’Assemblea degli Associati assunta a maggioranza assoluta dei
componenti, dandone comunicazione scritta al Presidente Nazionale.
Art. 21 – Scioglimento della Sede Locale
1.) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall’Assemblea
degli Associati con la maggioranza assoluta dei componenti. Il Patrimonio
viene devoluto all’Associazione Nazionale o ad una Associazione
che persegue finalità di utilità sociale, secondo quanto
deciderà l’Assemblea al momento dello scioglimento.
2.) In caso di scioglimento della sede locale i verbali e la documentazione
più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.
Art. 22 – Norme Finali
Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio al Codice
Civile ed alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia nonché
allo Statuto dell’Associazione Nazionale.
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - ORBETELLO
REGOLAMENTO DELLA SEDE LOCALE DI ORBETELLO
Il presente regolamento di attuazione dello statuto della Sede Locale
di Orbetello costituisce parte integrante dello Statuto stesso.
Art. 1 – Sigla e Marchio
1.) Sigla e marchio che la Sede locale è autorizzata a utilizzare
sono di proprietà dell’Associazione Nazionale; sono depositati
alla Camera di Commercio (C.C.I.A.) di Torino con il n. 40487-C/81 e riconosciuti
con Brevetti n. 398190 del 03/02/1986 e n. 817971 del 12/06/2000. L’utilizzo
in sede locale sia della sigla che del marchio è consentito sotto
la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.
2.) L’indicazione precisa della Sede locale è prescritta
per legge.
Art. 2 – Adesioni
1.) La quota annuale di associazione non è una quota di iscrizione
ai corsi gestiti dall’UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione
all’Associazione della Sede locale.
2.) Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in
caso di recessione dell’Associato.
Art. 3 – Associati
Si considerano Associati alla Sede locale:
a) Associati fondatori: sono i firmatari dell’Atto Costitutivo
dell’Associazione.
b) Associati ordinari: sono i cittadini italiani e/o stranieri che vengono
chiamati a far parte dell’Assemblea generale su proposta di almeno
due associati fondatori e/o ordinari. La proposta, sentito il parere del
Consiglio Direttivo, viene portata in assemblea dal Presidente. Per l’approvazione
è necessaria la maggioranza assoluta dei voti . I candidati vengono
scelti tra gli associati che prestano con assiduità e competenza
la loro opera di volontari in seno all’Associazione. Gli associati
ordinari si considerano decaduti se per un triennio consecutivo fanno
mancare la loro collaborazione all’UNITRE e comunque se risultano
assenti per tre Assemblee consecutive, senza giustificato motivo.
c) Associati onorari: vengono nominati con l’identica procedura
prevista per gli Associati ordinari. Il loro numero non può superare
il cinque per cento del totale degli Associati fondatori ed ordinari.
d) Gli Associati Studenti italiani e stranieri che, avendo raggiunto
la maggiore età, chiedano di frequentare i corsi, i laboratori
ed altre eventuali attività e siano in regola con il versamento
della quota associativa annuale.
Art. 4 – Assemblea Generale
E’ ammessa una sola delega ad altro associato per la partecipazione
all’Assemblea.
Art. 5 – Consiglio Direttivo
a) Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato a mezzo lettera o
con altro mezzo atto a garantire la ricezione con un preavviso di otto
giorni; in casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione
per telefono.
b) La nomina ha una durata triennale ed è rinnovabile, ma decade
quando viene a mancare la condizione di Associato all’UNITRE.
c) Se in numero dei corsi da gestire lo giustifica , il Direttore dei
corsi può avvalersi della collaborazione, oltre che di un vice
direttore, anche di una Commissione Didattica formata dai Docenti rappresentanti
delle varie arie di insegnamento.
d) Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto,
gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all’ordine
del giorno.
Art. 6 – elezione dei rappresentanti degli studenti
Il Consiglio Direttivo fissa i giorni e l’orario di svolgimento
delle elezioni presso la Segreteria da tenere entro il mese di Dicembre,
dandone comunicazione agli Associati studenti mediante locandine o manifesti
da affiggere o distribuire nelle aule almeno trenta giorni prima della
data fissate per le elezioni.
Art. 7 – Commissione elettorale
1.) Contestualmente alla convocazione delle elezioni, viene costituita
una Commissione Elettorale formata da almeno tre Membri, di cui uno con
funzione di Presidente, scelti fra gli Associati Studenti con compiti
di:
a) Raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede almeno
quindici giorni prima della data fissata per le elezioni;
b) Predisporre le norme elettorali;
c) Assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurare la segretezza
ed il regolare svolgimento;
d) Verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire
subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio
delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
e) Depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.
2.) Della Commissione elettorale non possono far parte i candidati.
Art. 8 – Gruppi di lavoro
Sono denominati “Gruppi di Lavoro” le Aggregazioni di Associati
Studenti che, in spirito di puro volontariato, si assumono il compito
di proporre al Consiglio Direttivo di realizzare attività del proprio
settore (biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione agli spettacoli,
momenti di intrattenimento, ecc.).
Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell’Accademia di Umanità.
I loro Responsabili, eletti democraticamente all’interno di ciascun
gruppo, partecipano alle riunioni della Commissione degli Studenti.
Art. 9 – Norme Didattiche
1.) I corsi ed i Laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere
almeno sei lezioni anche con docenti diversi.
Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani
di studio.
2.) Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio
a proprio insindacabile giudizio. Per ragioni tecniche di organizzazione
il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi,
stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di studenti.
Art. 10 – Docenti
La sede locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche
si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere
associati o essere semplici collaboratori esterni.
Art. 11 – Assistenti
Qualunque persona associata alla Sede può fare l’Assistente
ad un corso. La sua opera consiste nel registrare la presenza di ogni
singolo studente-partecipante e nello svolgere quei compiti di coordinamento
tra studenti, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare
svolgimento della lezione, soprattutto sotto l’aspetto tecnico.
Art. 12 – Accademia di Umanità
L’Accademia di Umanità comprende tutte le attività
sociali, ricreative e assistenziali che integrano la parte didattica della
Sede locale. Tali iniziative sono affidate all’autogestione degli
Associati che prestano volontariamente la loro collaborazione.
Art. 13 – Autonomia delle Sedi
Il versamento della quota associativa ad una Sede locale dà diritto
a frequentare i corsi della Sede e non comporta la partecipazione alle
attività di altre Sedi UNITRE, fatte salve eventuali convenzioni
esistenti fra Sedi limitrofe.
Lo statuto di questa Associazione registrato presso l’Agenzia delle
Entrate di Orbetello (GR) in data 28/3/2007 al n. 744 Serie 3 ha subito
le seguenti modifiche:
1) Intestazione
UNITRE
UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’
STATUTO DELLA SEDE LOCALE DI ORBETELLO
(Approvato dall’Assemblea Generale del 10/03/2007)
2) art. 15 punto 2a :
Eleggere tra i propri membri “due rappresentanti” anziché
“da due a sei rappresentanti”
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